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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 17
Norme di attuazione. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004
"
l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies.
".
"
l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa.
".
"
l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali.
".
"
l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali.
".
"
l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo.
".
"
l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
”.
l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.