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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 15
Funzioni di vigilanza e controllo. Inserimento dell'articolo 47 quaterdecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 terdecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 quaterdecies - Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente.
2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento.
3. Nei casi di non conformità rilevati nell’ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell’accreditamento.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.