Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 17
Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Al comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 le parole: “
nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre
” è sostituito dalle seguenti: “
nell’anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre
”.
2. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.