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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 3
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 . ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.