Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
Art. 29
Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2009
1. All’inizio del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), sono inserite le seguenti parole: “
Il comune dispone, con periodicità
biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate.
" .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.