Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
Art. 2
Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo la parola: “regionale ” sono inserite le seguenti: “
o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
”.2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 è sostituita dalla seguente:
“
c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
della l. 99/2009 ; ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.