Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
Art. 16
Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole: “ ”.
dalla
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla
legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.