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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 3
Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
2. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 le parole: “l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 65/2014 ”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:
1 ter. Il termine di validità del parere di cui ai commi 1 e 1 bis è determinato in due anni dalla data di trasmissione del parere stesso; decorso tale termine se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati, il comune o i soggetti interessati acquisiscono nuovo parere.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.