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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 2
Oggetto e finalità. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 51/2009
1. L'articolo 1 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione del
Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421
) e nel rispetto di quanto previsto dal
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
(Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) definisce le dimensioni necessarie alla “governance” della qualità e sicurezza delle cure e disciplina:
a) i requisiti e le procedure necessarie per l’esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie nelle seguenti tipologie:
1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;
2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
4) attività o servizi che per la loro peculiarità necessitano di percorsi di verifica dedicati;
b) i requisiti e le procedure per l’esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III;
c) i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e dei soggetti che erogano risposte clinico assistenziali per conto e a carico del servizio sanitario regionale;
d) i requisiti e le procedure per l’attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualità;
e) i principi per l’accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualità professionale.
2. Con il termine “dimensioni” di cui al comma 1 si intende indicare le macro-aggregazioni ove sono collocati i requisiti che costituiscono il sistema complessivo dell'accreditamento regionale e che sono individuate dal regolamento di cui all'articolo 48 .
3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.