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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 12
Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 51/2009
1. L'articolo 21 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 21
Verifica sul possesso dei requisiti
1. In relazione alle domande di autorizzazione e alle SCIA presentate dagli studi professionali nei casi previsti dall’articolo 20, il comune territorialmente competente, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo di verifica.
2. Il comune, anche su istanza del gruppo di verifica, può disporre verifiche ogni qualvolta ne
ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.
3. Il gruppo di verifica redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata al titolare dello studio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.