Menù di navigazione

Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 2
Attività di promozione economica
1. Per promozione economica si intende il complesso delle attività rivolte alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e delle attività finalizzate al miglioramento della loro conoscenza a livello nazionale e internazionale.
2. Le attività regionali di promozione economica costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo dell’economia regionale. Tali attività si realizzano attraverso:
a) la promozione dell'immagine complessiva della Toscana;
b) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane;
c) la promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistica locale della Toscana;
d) l'attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a) sono svolte dalla Fondazione sistema toscana di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) (16)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10.

.
4. Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono svolte dall'Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana di cui all'articolo 4.
5. Le attività di cui al comma 2, lettere b) e d), sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.