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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
Art. 72
Modalità e forme di caccia. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: “
Le Province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
” e, nel secondo periodo, le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale
”.
2. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
”.
Art. 73
Carniere giornaliero. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2002
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2002 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
Art. 74
Tesserino venatorio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è aggiunto il seguente:
4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.
”.
Art. 75
Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 20/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 la parola “
provinciale
” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “le province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione rilascia
”.
Art. 76
Periodi di caccia e specie cacciabili. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: “
nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano,
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva,
”.
Art. 77
Deroghe. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto del piano faunistico venatorio” e nel secondo periodo le parole:
“,
su richiesta delle province
,” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
4. Al comma 4 bis dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “
Le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione adotta
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.