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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 67
Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1995
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione) le parole: “
alla provincia competente per territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 68
Limiti allo svolgimento dell’attività – Autorizzazione per il trattamento di alcune specie. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/1995
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
Art. 69
Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/1995
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla Giunta regionale e vidimato dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
e vidimato dalla Regione
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
alla provincia
” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 3/1995 è sostituito dal seguente:
3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.
”.
Art. 70
Sanzioni e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1995
Art. 71
Norma finale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1995
1. All’articolo 10 della l.r. 3/1995 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.