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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 86
Rapporti di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le aziende USL di nuova istituzione subentrano in tutti i rapporti di lavoro in essere presso le preesistenti aziende unità sanitarie locali nel rispetto della normativa vigente e della disciplina contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le Aziende USL, di cui all’articolo 32, provvedono alla costituzione dei propri fondi contrattuali, sulla base della sommatoria dei fondi delle aziende USL soppresse confluiti relativi all’anno 2015 (3)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58, art. 33.

. La riorganizzazione delle aziende USL, di cui alla presente legge, non costituisce condizione sufficiente per l’applicazione dell’Sito esternoarticolo 9 quinquies del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2015, n.125 .
3. Le nuove aziende USL sino alla stipula di un unico contratto integrativo aziendale mantengono il sistema di relazioni sindacali con le rappresentanze delle aziende USL soppresse.
4. La Regione attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale, anche in riferimento ai percorsi di stabilizzazione del personale, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.
5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisce indirizzi alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale per l’attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro precario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità), nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui al Sito esternocomma 3 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
6. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale danno attuazione agli indirizzi di cui al comma 5, sulla base dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalle normative nazionali vigenti, prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2018

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.