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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO V
Modifiche al capo III del titolo III della l.r. 40/2005
Art. 18
La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 40/2005
b bis) relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta;
”.
Art. 19
Piani integrati di salute. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 21 della l.r. 40/2005 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Piani integrati di salute
1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.
2. È compito del PIS:
a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;
c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;
d) individuare le modalità attuative;
e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;
f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle
risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;
g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;
i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;
l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona.
3. Il PIS è approvato dalla conferenza zonale integrata o dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'
articolo 29 della l.r. 41/2005
, ed è presentato nei consigli comunali entro trenta giorni dalla sua approvazione.
4. In caso di accordo con la conferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può assorbire l’elaborazione del PIZ.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:
a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;
b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.
6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all'
articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005
.
7. La Giunta regionale elabora linee guida per la predisposizione del PIS e per la sua integrazione con il PIZ.
”.
Art. 20
Piani attuativi locali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. La conferenza aziendale dei sindaci, previo parere delle conferenze zonali dei sindaci, formula indirizzi per l’azienda unità sanitaria locale per l’elaborazione del piano attuativo locale.
”.
Art. 21
Piani attuativi ospedalieri. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 le parole: “
in particolare
” sono sostituite dalla parola “
anche
”;
2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 le parole: “
competente articolazione di area vasta
della conferenza regionale delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “
conferenza
aziendale dei sindaci
”.
Art. 22
Piano di area vasta. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 23 bis Piano di area vasta
1. Il piano di area vasta è lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera universitaria.
2. Il piano di area vasta, in particolare, coordina l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.
3. Il piano di area vasta è proposto dal direttore per la programmazione di area vasta, coadiuvato dal comitato operativo, di cui all'articolo 9 ter, comma 4.
4. Il piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e il Rettore dell’università per quanto di competenza, è trasmesso alla Giunta regionale che ne controlla la conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale e lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, entro quaranta giorni dal ricevimento.
5. Il piano di area vasta ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed è aggiornato annualmente.
”.
Art. 23
Relazione sanitaria aziendale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 40/2005
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. La conferenza aziendale dei sindaci esprime le proprie valutazioni sulle relazioni sanitarie e le trasmette alla Giunta regionale.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
4 bis. Il direttore generale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito ai contenuti della relazione sanitaria aziendale
”.
Art. 24
Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale provvede annualmente, all’assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un’equa ripartizione delle risorse in funzione delle diverse condizioni socio ambientali del territorio delle aziende medesime.
Art. 25
Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
2 bis. In relazione ai fondi di cui al comma 2, il piano sanitario e sociale integrato regionale individua criteri atti ad assicurare una equilibrata ripartizione di tali risorse tra le aziende ospedaliero universitarie
”.
Art. 26
Finanziamento aziendale tramite tariffe. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
3 bis. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, la commissione di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, esprime apposito parere.
”.
Art. 27
Indebitamento delle aziende e dell’ ESTAR. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a deliberazioni della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.