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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XVIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 83
Aziende sanitarie di nuova istituzione
1. Le aziende unità sanitarie locali (USL) di nuova istituzione di cui all’articolo 32 della l.r. 40/2005 operano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015.
3. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza.
4. I direttori generali delle nuove aziende USL, di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2005 , concludono, entro il 29 febbraio 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere delle aziende soppresse al 31 dicembre 2015. La suddetta ricognizione è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute previa specifica attestazione da parte dei collegi sindacali delle aziende soppresse, da rendersi prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2015 e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La ricognizione è adottata con specifica deliberazione di Giunta regionale.
5. I direttori generali delle nuove aziende USL di cui all'articolo 32 della l.r. 40/2005 , subentrano nelle funzioni di commissario liquidatore svolte, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 75 (Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali), dai direttori delle aziende USL soppresse con la presente legge ed inerenti alle unità sanitarie locali soppresse dalla l.r. 49/1994 .
6. Le nuove aziende unità sanitarie locali adottano lo Statuto e gli altri regolamenti interni necessari a dare attuazione alla presente legge entro il 30 giugno 2016.
7. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende unita sanitarie locali soppresse, anche ai fini di quanto previsto dalla l.r. 51/2009 ; in ogni caso le nuove aziende, fino all'adozione degli atti di cui al comma 6, possono assumere le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare la funzionalità delle aziende medesime.
8. Fino all'iscrizione delle nuove aziende USL nell'albo regionale del servizio civile regionale le medesime aziende possono continuare a svolgere i progetti di servizio civile delle aziende USL soppresse e presentare nuovi progetti di servizio civile regionale non oltre il 30 giugno 2016.
9. Nelle more del riconoscimento del ruolo di agenzie alle nuove aziende USL, le attività connesse all'accreditamento degli eventi formativi nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM) e all'invio dei dati alla Regione e al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (COGEAPS) sono garantite dagli uffici formazione delle aziende USL soppresse.
10. I dipartimenti interaziendali già costituiti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale), abrogata dalla presente legge, continuano ad operare sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 9 quinquies, comma 6 della l.r. 40/2005 .
11. Nelle more dell’individuazione delle sedi legali delle aziende sanitarie all’interno dello Statuto ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione queste sono individuate con deliberazione della Giunta regionale fra le città capoluogo di provincia.
12. Relativamente al primo anno di operatività delle nuove aziende USL il bilancio pluriennale unitamente al bilancio preventivo economico annuale è adottato dal direttore generale entro il 31 marzo 2016 ed approvato dalla Giunta regionale entro il 15 maggio 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 123 della l.r. 40/2005 .
13. I servizi di cassa delle nuove aziende USL sono svolti dagli istituti di credito individuati dall' ESTAR. Nella ipotesi in cui le procedure di individuazione dei predetti istituti non fossero completate entro il 31 dicembre 2015, i servizi di cassa delle costituite aziende USL sono effettuati dall'istituto che al 31 dicembre 2015 svolge tale servizio nel maggior numero di aziende USL soppresse afferenti alla medesima area vasta.
14. Il direttore generale delle nuove aziende USL adotta il bilancio di esercizio 2015 delle aziende USL soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 123 della l.r. 40/2005 . La relazione di cui all'articolo 123, comma 3, della l.r. 40/2005 , è effettuata dal collegio sindacale delle nuove aziende USL.
15. Sino all’espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione delle nuove graduatorie, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016, è confermata la validità delle graduatorie aziendali, approvate entro il 31 dicembre 2015, inerenti alla medicina generale, la pediatria, la continuità assistenziale e l’emergenza, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali sono state predisposte.
16. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, il repertorio di cui all’articolo 58 della l.r. 40/2005 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
17. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, le soglie operative per l’attivazione delle strutture organizzative professionali, nonché i margini di flessibilità nell’utilizzo di tali soglie, di cui all’articolo 61 della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
18. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative dirigenziali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, tecniche della prevenzione e dell’assistenza sociale, di cui all’articolo 61, comma 7 della l.r. 40/2005 , in fase di prima applicazione, sono definiti con deliberazione di Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 84
Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali
1. Il patrimonio delle aziende unità sanitarie locali soppresse, come risultante dall'atto di ricognizione, di cui all'articolo 83, comma 4, è trasferito alle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione. La deliberazione di Giunta regionale, di cui all'articolo 83, comma 4, con la quale si approva la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2015, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 85
Attività dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali soppresse
1. L’attività dei collegi sindacali delle aziende sanitarie soppresse di cui all’articolo 83, comma 2, è protratta fino al termine del 30 giugno 2016 per i soli adempimenti connessi alla ricognizione di cui all’articolo 83, comma 4 e per quelli afferenti gli esercizi anteriori al 31 dicembre 2015 con oneri a carico delle nuove aziende USL.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 i collegi sindacali si avvalgono del personale individuato dal direttore generale delle aziende USL costituite, con oneri a carico di queste.
3. Nel caso di collegi sindacali di cui al comma 1 in scadenza, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina in via straordinaria del collegio ai sensi e per le modalità di cui all'articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 40/2005 .
Art. 86
Rapporti di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le aziende USL di nuova istituzione subentrano in tutti i rapporti di lavoro in essere presso le preesistenti aziende unità sanitarie locali nel rispetto della normativa vigente e della disciplina contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le Aziende USL, di cui all’articolo 32, provvedono alla costituzione dei propri fondi contrattuali, sulla base della sommatoria dei fondi delle aziende USL soppresse confluiti relativi all’anno 2015 (3)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58, art. 33.

. La riorganizzazione delle aziende USL, di cui alla presente legge, non costituisce condizione sufficiente per l’applicazione dell’Sito esternoarticolo 9 quinquies del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2015, n.125 .
3. Le nuove aziende USL sino alla stipula di un unico contratto integrativo aziendale mantengono il sistema di relazioni sindacali con le rappresentanze delle aziende USL soppresse.
4. La Regione attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale, anche in riferimento ai percorsi di stabilizzazione del personale, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.
5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisce indirizzi alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale per l’attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro precario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità), nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui al Sito esternocomma 3 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
6. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale danno attuazione agli indirizzi di cui al comma 5, sulla base dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalle normative nazionali vigenti, prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2018
Art. 87
Direttori generali delle nuove aziende unità sanitarie locali
1. A decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende USL, di cui all'articolo 13 della l.r. 28/2015 , abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016.
Art. 88
Direttori per la programmazione delle nuove aziende unità sanitarie locali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i commissari di area vasta di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2015 , abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori per la programmazione di area vasta per il tempo necessario all’espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016.
Art. 89
Consiglio dei sanitari
1. I consigli dei sanitari operanti presso le aziende USL soppresse, a far data dal 1° gennaio 2016 continuano ad operare sino alla nomina del consiglio dei sanitari della nuova azienda USL. Nelle more della nomina del direttore sanitario la presidenza è garantita dal direttore generale o suo delegato.
Art. 90
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
1. Nelle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, sino alla nomina del nuovo organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), le relative funzioni sono svolte dall’OIV dell’azienda individuata con deliberazione di Giunta regionale.
Art. 91
Zone distretto
1. La Giunta regionale entro il 30 giugno 2016 presenta, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, al Consiglio regionale una proposta di legge mediante la quale si procede alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto, ad eccezione della zona insulare dell'isola d'Elba, da individuare all’interno delle nuove aziende USL sulla base di criteri strutturali ed infrastrutturali, fra i quali il numero di abitanti, l'estensione del territorio, il numero di comuni, nel rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, di confine, montane, alla loro identità territoriale, alle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.
2. Relativamente al processo di revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto, di cui al comma 1, i singoli consigli comunali, le unioni dei comuni ovvero le singole conferenze zonali integrate, attualmente costituite, possono avanzare proposte per la ridefinizione degli ambiti suddetti entro il 30 marzo 2016.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, ciascuna azienda USL recepisce i nuovi ambiti delle zone distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, i nuovi assetti organizzativi della nuova zona distretto in riferimento alle previsioni degli articoli 70 bis e 71 bis della l.r. 40/2005 .
4. A seguito della definizione degli assetti organizzativi della nuova zona distretto di cui al comma 3 e della nomina dei nuovi responsabili di zona e direttori delle società della salute, decadono i responsabili di zona e i direttori delle società della salute in carica. Le disposizioni di cui agli articoli 71 novies, comma 3 bis e 64 bis, comma 2 bis, della l.r. 40/2005 non si applicano ai responsabili di zona ed ai direttori delle società della salute in carica, fino alla istituzione delle nuove zone. Ai fini della attribuzione degli incarichi conferiti successivamente alla istituzione delle nuove zone non si tiene conto dei mandati già svolti nei relativi incarichi.
5. Sino alla definizione delle nuove zone permangono gli ambiti territoriali delle zone-distretto operanti alla data di approvazione della presente legge.
Art. 92
Riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-scientifico e di governo clinico
1. Entro il 30 giugno 2016 la Giunta regionale presenta una proposta di riorganizzazione delle attività di governo clinico regionale, di studio e ricerca in materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, formazione sanitaria e consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, mediante la sperimentazione di un unico organismo regionale, con la finalità di:
a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e con il coordinamento della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
b) valorizzare la funzione strategica di alcuni servizi, eliminando ridondanze e duplicazioni di compiti, aumentando la comunicazione e riducendo i costi, grazie ad una concentrazione delle risorse e a un incremento delle competenze professionali;
c) garantire una gestione univoca che integri e condivida gli opportuni strumenti di lavoro, pur nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche.
2. Sino alla nomina del nuovo Consiglio sanitario regionale di cui agli articoli 83 e seguenti, come modificati dalla presente legge, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i componenti attuali degli organi del Consiglio sanitario regionale restano in carica.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2016 presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per la riorganizzazione delle funzioni dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) e dell'Istituto Toscano tumori (ITT), attraverso la definizione di un unico soggetto giuridico dedicato alla prevenzione, cura e ricerca in campo oncologico, che operi assicurando la valutazione epidemiologica, la omogeneizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e dei relativi protocolli di cura e monitoraggio.
4. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016 presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per la valorizzazione in rete degli altri enti ed istituti del servizio sanitario regionale, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché per il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini.
Art. 93
Fascicolo sanitario elettronico
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 55/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico) rimane vigente, limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico”, per le disposizioni compatibili con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico), sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9, della l.r. 40/2005 , inerente alle indicazioni operative e le misure tecniche integrative del d.p.c.m. citato.
Art. 94
Dipartimento della prevenzione
1. Le unità funzionali, di cui all'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), della l.r. 40/2005 sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 67, comma 2 ter, come introdotto dalla presente legge, mantengono come ambito di operatività quello delle aziende USL soppresse.
Art. 95
Rafforzamento organizzativo delladirezione regionale competente in materia di diritto alla salute
Art. 96
Abrogazione della l.r. 28/2015
1. La legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), è abrogata alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 97
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.