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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO XI
Modifiche al capo I del titolo V della l.r. 40/2005
Art. 50
Principi e finalità dell’organizzazione. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
di qualità,
” sono aggiunte le seguenti: “
di appropriatezza,
”.
2. Dopo la lettera j) del comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente: “
j bis) rispetto delle norme legislative e dei contratti vigenti
”.
Art. 51
Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
direzione aziendale,
” sono aggiunte le seguenti: “
in coerenza con quanto previsto dal piano di area vasta e dal PSSIR
”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 , sono aggiunte le seguenti parole: “
, anche prevedendo sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie
”.
Art. 52
Direzione aziendale. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 40/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche i responsabili di zona, il direttore dei servizi sociali e il responsabile della rete ospedaliera.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005 le parole: “
; nelle aziende unità sanitarie locali all'ufficio di direzione così costituito possono essere chiamati a partecipare anche i direttori dei presidi ospedalieri
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.