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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

CAPO X
Art. 47
La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
rete ospedaliera
” sono inserite le seguenti: “
e territoriale
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
(Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "CSPO")
” sono inserite le seguenti. “
e dalle altre strutture che effettuano attività formativa di livello regionale.
”.
3. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 la parola “
interprofessionale
” è sostituita dalle seguenti: “
multi professionale;
”.
4. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale promuove l'accreditamento delle agenzie formative e l'implementazione di un'anagrafe formativa regionale alimentata dalle stesse. La Giunta regionale, al fine di allineare l'anagrafe formativa regionale con l'anagrafe nazionale, promuove convenzioni, anche a titolo sperimentale, con ordini e collegi e loro consorzi o comunque con i soggetti a cui compete la gestione dell'anagrafe nazionale.
”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 bis. L'Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria, già istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni:
a) effettua gli audit nell'ambito del sistema di accreditamento delle agenzie formative;
b) valuta la qualità della formazione erogata dalle agenzie accreditate.
”.
6. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6 ter. La composizione dell'Osservatorio è definita con apposita deliberazione di Giunta regionale, garantendo una adeguata rappresentanza delle professioni interessate e dei responsabili degli uffici per la formazione delle aziende sanitarie.
”.
Art. 48
Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 40/2005 le parole: “
tutor o di docente
” sono sostituite dalle seguenti: “
coordinamento, tutor e di docente
”.
Art. 49
La ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 40/2005
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 le parole: “
dell’assistenza farmaceutica,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’assistenza sanitaria e farmaceutica in particolare,
”.
b) l’innovazione farmacologica, tecnologica ed organizzativa;
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “
c bis) l’innovazione organizzativa e gestionale per migliorare il rapporto tra esiti e costo delle cure
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.