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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:
a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3;
b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;
c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l’omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, (13)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e (14)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione;
f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; (2)

Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, (3)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

(15)

Parole soppresse con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 , da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile;
i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904;
l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità d'invaso fino a 1 milione di metri cubi;
n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso;
o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, nonché dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi;
p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare;
q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare;
r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 79/2012 ;
t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformità agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio.
1 bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).(11)

Comma inserito con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 21.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), f bis), (4)

Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

g) e h), la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione. (16)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.