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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 13
Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:
a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell’uso domestico;
b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
c) la decorrenza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006 .
3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale. alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.