Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell’innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione;
2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del Capodanno dell'Annunciazione (13), in data 25 marzo, dell’indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all’intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il “Pianeta Galileo”, il premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (13) (14) ; (1)
3. Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall’Ufficio di Presidenza;
4. La Festa della Toscana è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che, in Toscana, ha trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
4 bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio regionale che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione del capodanno dell’annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell’anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell’insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani; (2)
4 ter. Fu Papa Pio V ad “inventare” il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribuì al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei Medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di “reputazione”, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s’intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano, attraverso la “Giornata degli Etruschi” ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali; (2)
4 quater. Nell’ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s’inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e personalità storiche (15) che possano assumere una particolare valenza per l’identità toscana. In quest’ottica è necessario prevedere la possibilità per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali ricorrenze e personalità storiche (13) ; (2)
5. Pianeta Galileo è un programma di divulgazione scientifica attivato dal Consiglio regionale, a partire dal 2004, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, con lo scopo di raccordare gli istituti scolastici con le università e gli enti che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell’educazione scientifica, per consentire alle giovani generazioni, agli studenti e, in generale, al più ampio pubblico, di accedere alla conoscenza scientifica intesa, non solo come possesso di competenze specifiche, ma, soprattutto, come capacità di capire le scienze e le sue applicazioni tecnologiche, di valutarne l’uso sociale e di comprenderne le finalità;
6. Il Consiglio regionale, con Pianeta Galileo, intende promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della libertà della ricerca scientifica, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e consapevole cittadinanza scientifica;
7. Il programma delle attività di Pianeta Galileo, così come si è articolato negli anni, si caratterizza come un’offerta educativa eterogenea, articolata in varie sezioni tematiche: lezioni-incontro, convegni, mostre, laboratori, seminari, visite guidate, ed altre iniziative collaterali tra le quali, in particolare, “Primo incontro con la Scienza”, istituito nel 2008, e “Premio Giulio Preti”, istituito nel 2006;
8. L’esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell’innovazione, miratamente rivolte al mondo dell’imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d’intervento nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell’ideazione stessa dell’innovazione quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici; (1)
9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (13) , tale da valorizzare, sostenere e promuovere “start up” e progetti legati al campo della ricerca e dell’innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un’iniziativa premiale nel campo dell’innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio; (1)
10. Abrogato; (16)
10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l’innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l’individuazione di strumenti utili a valutare l’impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l’impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un’ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile; (17)
10 ter. Per perseguire le finalità del punto 10 bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale; (17)
11. Alla luce delle esperienze fin qui svolte, appare opportuno supportare il programma degli (3) eventi istituzionali di cui al punto 2, con una specifica ed unitaria fonte normativa, al fine di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti;
Approva la presente legge
CAPO I
- Principi generali
Art. 1
- Oggetto
1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali (19) ed istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore (19), coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.
CAPO II
- Festa della Toscana
Art. 2
- Celebrazione della Festa della Toscana
1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana.), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.
Art. 3
- Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana
1. L’Ufficio di presidenza, anche d’intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.
2. L’Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articolo 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.
CAPO II bis
Art. 3 bis
- Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana(5)
2. La celebrazione dell’indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.
3. La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno.
Art. 3 ter
- Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana (6)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all’articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.
Art. 3 quater
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana (23).
2. Per la programmazione e l’organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 ter.
CAPO III
- Pianeta Galileo
Art. 4
- Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo
1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il programma di divulgazione scientifica Pianeta Galileo definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell’educazione scientifica.
2. L’Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative dell’evento ed il relativo finanziamento.
CAPO IV
- Premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci (8)
Art. 5
1. È istituito il premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25), quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile.
2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25), il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d’intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.
3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:
a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.
CAPO V
Art. 6
- Premio regionale “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane” (11)
CAPO VI
- Norme finanziarie e finali
Art. 7
- Norma finanziaria (12)
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:
a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.00,00 relativo all’annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
Art. 8
- Abrogazioni
1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.
CAPO I
La Toscana del futuro(29)
Art. 8 bis
Iniziative relative a Toscana 2050(30)
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell’immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.
Art. 8 ter
Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050(31)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.
Art. 8 quater
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II(32)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.
Note del Redattore:
Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .
Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.