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Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell’identità toscana (33)

33. Titolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 7
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:
a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.00,00 relativo all’annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

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13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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18. Titolo inserito con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 2 . e poi così modificato con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 3.

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19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

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20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

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21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

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22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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33. Titolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 1.

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34. Punto così sostituito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.