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Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO I
- Principi generali
Art. 1
- Oggetto
1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali (19)

19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3.

ed istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore (19)

19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3.

, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.
CAPO II
- Festa della Toscana
Art. 2
- Celebrazione della Festa della Toscana
1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana.), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.
Art. 3
- Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana
1. L’Ufficio di presidenza, anche d’intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.
2. L’Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articolo 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.
CAPO II bis
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana (4)

Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 2.

(20)

20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4.

Art. 3 bis
- Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana(5)

Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 3.

1. La celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione (21)

21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5.

si tiene il 25 marzo di ogni anno.
2. La celebrazione dell’indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.
3. La celebrazione della “Giornata degli Etruschi” si tiene il 27 agosto di ogni anno.
Art. 3 ter
- Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana (6)

Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 4.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all’articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.
Art. 3 quater
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana (23)

23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6.

.
2. Per la programmazione e l’organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 ter.
CAPO III
- Pianeta Galileo
Art. 4
- Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo
1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il programma di divulgazione scientifica Pianeta Galileo definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell’educazione scientifica.
2. L’Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative dell’evento ed il relativo finanziamento.
CAPO IV
Art. 5
1. È istituito il premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25)

25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.

, quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica e per la promozione dell’iniziativa giovanile.
2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale “Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci” (25)

25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.

, il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d’intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.
3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:
a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.
CAPO V
Art. 6
CAPO VI
- Norme finanziarie e finali
Art. 7
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:
a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 350.000,00 relativo all’annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 78.200,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 124.200,00 relativo all’annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 200.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 200.00,00 relativo all’annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 25.000,00 relativo all’annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titoli 1 “Spese correnti” per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2017; per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2018 e per l’importo massimo di euro 100.000,00 relativo all’annualità 2019;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
Art. 8
- Abrogazioni
1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
CAPO I
Art. 8 bis
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell’immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.
Art. 8 ter
Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050(31)

31. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 12.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.
Art. 8 quater
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II(32)

32. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 13.

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.
CAPO I
Art. 8 bis
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell’immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.
Art. 8 ter
Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050(31)

31. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 12.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.
Art. 8 quater
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II(32)

32. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 13.

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.
1.
1.
2.
1.
2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 5.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9 , art. 10.

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13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1 .

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19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3 .

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20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4 .

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21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5 .

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22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6 .

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24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

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25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.