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Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

CAPO V
- Disposizioni finali
Art. 18
- Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:
a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 6.
3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:
a) interventi realizzati per la promozione dell’attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;
b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all’impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;
c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica;
d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all’articolo 1, comma 4;
e) stima dei praticanti l’attività fisica.
4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l’eventuale rimodulazione degli interventi regionali.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015 – 2017.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
- Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);
b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).
Art. 21
- Norma finale
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”).
2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.
2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale. (1)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 98.

2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con del. c.r. 18/2012 per i profili di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) o alla relativa nota di aggiornamento. (1)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 98.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 98.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 ,commi 2.

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Comma così sostituito con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art . 1,commi 3.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21 , art. 1, comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 22 giugno 2022, n. 21, art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.