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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 22/2015 la Regione, in attuazione Sito esternodella l. 56/2014 , ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui quelle “in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi”;


2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento delle leggi regionali di settore e, per quanto interessa, della normativa regionale in materia di difesa del suolo, tutela della costa e degli abitati costieri e gestione del demanio idrico, provvedendo all’approvazione di una nuova legge organica;


3. Per quanto riguarda la materia della difesa del suolo, la presente legge conferma le competenze già attribuite ai consorzi di bonifica con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ) e quelle già riservate alla Regione, provvedendo al trasferimento alla Regione medesima di tutte le restanti funzioni provinciali;


4. Si confermano in capo alla Giunta regionale le funzioni in materia di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in materia di sbarramenti, di delimitazione degli abitati da consolidare;


5. Con il passaggio delle competenze si prevede che i progetti delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché i progetti delle modifiche di quelle esistenti, siano approvato con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera. L'approvazione del progetto viene a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente; con l'approvazione del progetto e, pertanto contestualmente alla stessa, si rende necessario verificare la normativa tecnica di riferimento con particolare attenzione ai profili idraulici, geologi e della sicurezza sismica. Per quanto concerne la sicurezza sismica dell'opera si fa riferimento all'autorizzazione o verifica di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) a secondo della fattispecie interessata; a tal fine la struttura regionale competente alla realizzazione dell'opera si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei provvedimenti;


6. L'omologazione riguarda i progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da altri enti, nonché delle modifiche di quelle esistenti, sempre realizzate da altri enti e viene rilasciata con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente. Ai fini della presente legge l’omologazione sostituisce ogni altro atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui sopra alla normativa tecnica di riferimento atta a garantire la funzionalità e l’efficienza dell’opera. L'omologazione in particolare verifica che il progetto rispetti la normativa vigente con particolare riferimento ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in questa fase viene richiesta una verifica del progetto che attesti la sicurezza sismica dell'opera mediante quanto previsto dalla normativa di settore; a tal fine la struttura regionale territorialmente competente si raccorda con le altre strutture regionali competenti al rilascio dei pareri;


7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012; (1)

Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 28.



8. La Regione acquisisce le competenze in ordine alla determinazione dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nonché tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio idrico e al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904 ;


9. Si rende necessario definire un’apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni, nonché prevedere specifici parametri per la determinazione dei canoni rimandando ai regolamenti la disciplina di dettaglio e lo sviluppo di procedure di coordinamento tra i diversi soggetti competenti al rilascio dei diversi pareri, nulla osta richiesti dalla normativa di riferimento, oltre alla previsione di specifiche forme di semplificazione, sia delle procedure, sia degli atti;


10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto e regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio;


11. Vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale, sono attribuite alla competenza dei comuni;


12. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative, impone di riconsiderare il ruolo della conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono unicamente funzioni consultive con particolare riferimento alla materia della bonifica;


13. Per quanto riguarda la materia delle risorse idriche, la necessità di adeguamento della normativa di settore alle previsioni di cui alla l.r. 22/2015 , ha suggerito l’introduzione di un apposito titolo nel quale disciplinare, in maniera organica, le competenze già esercitate dalla Regione (concernenti l’approvazione di regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 154 del d.lgs. 152/2006 ) unitamente a quelle che le vengono trasferite e che erano sinora svolte dalla province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale ad altri enti diversi dalla provincia;


14. Tra le competenze acquisite, vi sono quelle inerenti alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori, la definizione del quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, comprensivo del censimento delle utilizzazioni di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , nonché la programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee;


15. Le funzioni di programmazione per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, sono esercitate mediante l'approvazione del documento operativo annuale, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale, definisce e aggiorna:


a) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti secondo le priorità previste all'Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 ;


b) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento delle utilizzazioni;


c) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.


16. È emersa altresì la necessità di definire un’apposita disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, come previsto dall'Sito esternoarticolo 96 del d.lgs. 152/2006 ;


17. Anche nella materia difesa della costa e degli abitati costieri, vengono confermate le funzioni già riservate alla Regione provvedendo al trasferimento alla Regione medesima delle restanti funzioni provinciali;


18. In particolare, in analogia alla materia della difesa del suolo, vengono confermate in capo alla Regione le funzioni di programmazione esercitate mediante il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , definisce puntualmente opere, interventi e risorse, ivi comprese quelle di manutenzione riguardanti il territorio di un solo comune la cui progettazione e realizzazione, previa stipula di apposita convenzione, può essere delegata al comune interessato, in ragione della stretta connessione funzionale con la gestione delle aree del demanio marittimo;


19. Al fine di garantire il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa viene inoltre confermato il sistema informativo regionale della costa, già introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 . Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri);


20. Per assicurare lo snellimento procedurale ed il coordinamento delle attività tecnico-istruttorie connesse o propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio alla fascia costiera, la presente legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'Sito esternoarticolo 109, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , in conformità alla normativa nazionale di riferimento e alle relative norme di attuazione, prevedendo che nell'ambito della predetta autorizzazione:


a) sia valutata la sostenibilità degli effetti sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;


b) comprese tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto di assenso in materia di demanio marittimo, nel caso di interventi riguardanti più comuni.


21. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le autorità interregionali, con le altre regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle autorità di bacino distrettuali di cui all'Sito esternoarticolo 63 del d.lgs. 152/2006 ;


22. Considerato il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali, si ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni formulate nel parere stesso, in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia;


23. È necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , nelle materie della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana, al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento.
2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la prevenzione, il controllo e la manutenzione in materia difesa del suolo, in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.
CAPO II
Norme sulla difesa del suolo
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:
a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3;
b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;
c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l’omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, (13)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e (14)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione;
f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; (2)

Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, (3)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

(15)

Parole soppresse con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 , da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile;
i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904;
l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità d'invaso fino a 1 milione di metri cubi;
n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso;
o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, nonché dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi;
p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare;
q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare;
r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 79/2012 ;
t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformità agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio.
1 bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).(11)

Comma inserito con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 21.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), f bis), (4)

Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 29.

g) e h), la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione. (16)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24.

Art. 3
Documento operativo per la difesa del suolo
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (17)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

di ogni anno e con riferimento all'anno successivo (18)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
3. Il documento operativo definisce:
a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;(19)

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;(20)

Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

e) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma;
e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche. (20)

Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilità comunale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilità provinciale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune è autorità espropriante.
7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica.
8. Nell'ambito del documento operativo sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 27 della medesima l.r. 79/2012 .
9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012 .
11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta di variante è pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento.
12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio regionale (21)

Parola aggiunta con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25.

ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 ).
13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell’ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.
Art. 3 bis
Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati (12)

Articolo inserito con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 22.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.
2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici.
3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:
a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012;
b) procede alla stipula della convenzione.
4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;
b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d);
c) i tempi di realizzazione dell’opera da parte del privato;
d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d’appalto e delle condizioni di esecuzione;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;
f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;
g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;
h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.
5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.
7. Ai fini dell’acquisizione dell’opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:
a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l’avvenuto trasferimento o l’asservimento dei beni in favore della Regione;
b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
c) il certificato di collaudo statico.
8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell’opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.
9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.
10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l’opera oggetto dell’istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012.
Art. 4
Conferenza per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:
a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
b) sullo statuto del consorzio di bonifica;
c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012 ;
e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale.
2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato.
6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'articolo 12 sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.
Art. 5
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
d) l'entità delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale;
e) lo svolgimento delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento;
f) lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria;
g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonché nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza;
h) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera.
2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) (8)

Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 6.

, la Giunta regionale, nell’ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di sviluppo territoriale esistente;
b) funzione produttiva o turistica delle aree;
c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi, redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
d) qualità ambientale;
e) tipo di utilizzo;
f) estensione del bene occupato;
g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
Art. 6
Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:
a) l’ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente;
b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento.
3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa. (9)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 18.

Art. 6 bis
- Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico (10)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 19.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.
Art. 7
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, spettano alla Regione.
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 8
Verifiche di conformità e completezza
1. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.
2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenuti dell’autorizzazione.
Art. 9
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00.(5)

Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (23)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27.

.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.
CAPO III
Gestione delle risorse idriche
Art. 10
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:
a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:
1) alle derivazioni di acqua;
2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei.
b) polizia delle acque con rifermento all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche;
c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;
d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 154 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), nonché all’introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).
Art. 11
Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:
a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;
c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;
f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alle autorità di bacino competenti;
g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 . (7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:
a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza;
e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).(7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito:
a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali;
b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformità ai criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del medesimo decreto;
c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti;
e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;
f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA.
4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA.
5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettuato ed aggiornato in conformità dei criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 544 (Sito esternod.lgs. 152/2006 e l.r. 91/1998 . Indirizzi e priorità per l’effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).
Art. 12
Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche
1. In conformità ai criteri di cui all’Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell’analisi economica dell’utilizzo idrico di cui all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, del d.lgs. 152/2006 medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l’utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.
3. Per la categoria d’uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, nel rispetto di quanto previsto all'Sito esternoarticolo 37, comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 .
Art. 13
Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:
a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell’uso domestico;
b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
c) la decorrenza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006 .
3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale. alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .
Art. 14
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Sito esternod.lgs.152/2006 e dall'articolo 15. (34)

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (34)

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29.

Art. 15
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 600,00 (24)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28.

a euro 6.000,00.
Art. 16
Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 56, comma 1, Sito esternolettera h), del d.lgs. 152/2006 , in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all’anno successivo (25)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29.

, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce:
a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ;
b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 ;
c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;
d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.
4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile.
5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d).
6. Il documento può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
CAPO IV
Tutela della costa e degli abitati costieri
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:
a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18;
b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b);
d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 19;
e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 1;
g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale:
1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'articolo 19;
2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21.
Art. 18
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al Sito esternod.lgs. 49/2010 , al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (26)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

di ogni anno, con riferimento all’anno successivo (27)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

, il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:
a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 (27)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

, ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale; (28)

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;
d) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune. (29)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera può costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3, nonché essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell’anno di riferimento.
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. (29

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30.

)
4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 19
Monitoraggio
1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura regionale competente effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.
2. La struttura regionale competente svolge altresì le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.
Art. 20
Sistema informativo regionale della costa
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:
a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19;
b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione;
d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.
2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 33/2013 .
Art. 21
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 109 (30)

Parole soppresse con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 31.

del d.lgs. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006 , finalizzate in particolare ad assicurare il coordinamento delle procedure autorizzative ed il raccordo delle attività tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, è valutata la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
3. Qualora la realizzazione degli interventi, sia pubblici sia privati, di recupero e riequilibrio della costa interessino il territorio di più comuni, l'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e ogni altro atti di assenso di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. (31)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 31.

CAPO V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 22
Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio di cui all’articolo 19, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dagli strumenti della programmazione regionale.
Art. 23
Oneri istruttori
1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria:
a) per le licenze di attingimento e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro;
b) per i restanti usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro;
2. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o oneri superiori, l'importo massimo può essere integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare o al rilascio dell'autorizzazione.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, agli aggiornamenti e alla rideterminazione degli oneri istruttori, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
4. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 24
Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere
1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti.
2. Anche al fine di promuovere l’esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Art.24 bis
Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua (32)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 32.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
Art. 25
Sovra canoni
1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell’articolo 53 del r.d. 1775/1933 e dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).
Art. 26
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la l.r. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
Art. 27
Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.
2. Fino all’approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 “Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa”. Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).
Art. 28
Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche
1. Fino all’approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014):
a) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);
b) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e) ed h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.