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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO III
Gestione delle risorse idriche
Art. 10
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:
a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:
1) alle derivazioni di acqua;
2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei.
b) polizia delle acque con rifermento all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche;
c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;
d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 154 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), nonché all’introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).
Art. 11
Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:
a) le condizioni e i criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell’acqua pubblica, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); (42)

Lettera così sostituita con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 13.

b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;
c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ; è fatta eccezione per le modalità di determinazione dei canoni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che restano disciplinate dall’articolo 13 bis;(43)

Parole aggiunte con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 13.

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;
f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alle autorità di bacino competenti;
g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 . (7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:
a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza;
e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).(7)

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/r.

3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito:
a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali;
b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformità ai criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del medesimo decreto;
c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti;
e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;
f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA.
4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA.
5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettuato ed aggiornato in conformità dei criteri di cui all'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 544 (Sito esternod.lgs. 152/2006 e l.r. 91/1998 . Indirizzi e priorità per l’effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).
Art. 12
Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche
1. In conformità ai criteri di cui all’Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell’analisi economica dell’utilizzo idrico di cui all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, del d.lgs. 152/2006 medesimo, come risultante dalla pianificazione distrettuale e tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l’utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica;
b) necessità di preservare il bene pubblico acqua per le future generazioni;
c) incremento della vulnerabilità del corpo idrico indotto dalle opere di captazione;
d) costi ambientali e mancate opportunità imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il canone di concessione da corrispondere annualmente per ogni categoria d'uso è determinato in misura direttamente proporzionale ai quantitativi concessi.
3. Per la categoria d’uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, fatto salvo quanto diversamente stabilito per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 13 bis. (44)

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 14.

Art. 13
Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque
1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 13 bis, (45)

Parole inserite con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 15.

entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:
a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell’uso domestico;
b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
c) la decorrenza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all’aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'articolo 2 della l. 39/2021. (46)

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 15.

3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale. alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .
Art. 13 bis
Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche(47)

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 16.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 13 ter, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs 79/1999, un canone di concessione così articolato:
a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell’eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs 79/1999, in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
4. In applicazione delle linee guida dell’ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
6. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’ARERA. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di misura.
7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
Art. 13 ter
Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo (48)

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 17.

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l’esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.
2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999, in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.
3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:
a) è versato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;
b) per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento e l’importo da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore.
5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
Art. 14
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Sito esternod.lgs.152/2006 e dall'articolo 15. (34)

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29.

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (34)

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29.

Art. 15
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 600,00 (24)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28.

a euro 6.000,00.
Art. 16
Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 56, comma 1, Sito esternolettera h), del d.lgs. 152/2006 , in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all’anno successivo (25)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29.

, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce:
a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ;
b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorità di cui all'Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 ;
c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;
d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo.
4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile.
5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d).
6. Il documento può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29.

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Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 24 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

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Punto così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2025, n. 3, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.