Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
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Art. 2 bis
Indennità di allagamento(39)
1. Le procedure espropriative di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera.
3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari ad un terzo dell’indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
5. Per i danni prodotti nell’ambito del funzionamento delle opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non sono concessi contributi.
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Art. 4
Conferenza per la difesa del suolo(40)
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Art. 13 bis
Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche(47)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 13 ter, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs 79/1999, un canone di concessione così articolato:
a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell’eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs 79/1999, in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
4. In applicazione delle linee guida dell’ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
6. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’ARERA. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di misura.
7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
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Art. 13 ter
Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo (48)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l’esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.
2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999, in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.
3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:
a) è versato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;
b) per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento e l’importo da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore.
5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
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Art. 28 bis
Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione(49)
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999, i titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, oppure in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti, oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 27 agosto 2025, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla struttura regionale territorialmente competente in attuazione della presente legge.
2. Ai sensi dell’articolo 12, commi 1 sexies e 1 septies, del d.lgs 79/1999, i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche:
a) il canone aggiuntivo di cui all’articolo 13 ter;
b) un corrispettivo per l’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b), in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999, n. 79.
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Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



