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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015

Art. 20
Piani attuativi locali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2. La conferenza aziendale dei sindaci, previo parere delle conferenze zonali dei sindaci, formula indirizzi per l’azienda unità sanitaria locale per l’elaborazione del piano attuativo locale.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Alinea inserito con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n.58 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.