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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 1
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, è sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'articolo 6 , comma 1, e all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (1)

Vedi Avviso di Rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1, parte prima.

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016.
3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.(2)

Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

5. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.(3)

Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 3.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.