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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015

Art. 5
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 24/2009
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 24/2014 , sono aggiunte le parole “
di edifici abitativi
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 , le parole “
o dai regolamenti
” sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014 , o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005 , dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni.
”.
4. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati
ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche).
”.
5. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.