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Legge regionale 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 23 dicembre 2015

Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2009
1. Alla fine della rubrica dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , sono aggiunte le parole: “
di edifici abitativi
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , le parole: “
o comunque di superficie lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati
” sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2014 , è aggiunta la seguente:
b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
”.
4. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
”.
5. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della l.r. 65/2014 ; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.