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Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 9 e 30 dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. Nella IX legislatura sono state introdotte all’interno dell’ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica, tra le quali la soppressione degli assegni vitalizi per coloro che sono stati eletti consiglieri e nominati assessori a partire dalla X legislatura, l’adozione di una disciplina più restrittiva rispetto al requisito dell’età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio, nonché la corresponsione di tale assegno soltanto laddove sia stato raggiunto un periodo minimo di contribuzione determinato in cinque anni;


2. Al fine di completare tale percorso di riforma, incidendo ulteriormente sul contenimento dei costi della politica e anche al fine di temperare disparità di trattamento tra consiglieri eletti in legislature diverse, si ritiene opportuno introdurre il divieto di cumulo tra l’assegno vitalizio disciplinato dalla l.r. 3/2009 di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell’esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione;


3. Conseguentemente a ciò si prevede, pertanto, la cessazione dell’erogazione dell’assegno vitalizio regionale in caso di fruizione di analogo istituto, nonché la sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio qualora il percettore venga rieletto alla carica di consigliere regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta della Regione Toscana o di altra Regione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.