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Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 7
Disposizioni di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 quinquies - Disposizioni di prima applicazione
1. I soggetti che al momento dell’entrata in vigore del presente articolo percepiscono l’assegno vitalizio della Regione Toscana e altro analogo istituto di cui all’articolo 23 bis, perdono il diritto all’erogazione del medesimo.
2. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell’erogazione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente articolo.
3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
4. Qualora per taluni anni l’importo versato sia stato unitario per la maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, per determinare l’importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell’assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.