Menù di navigazione

Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 5
Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 ter - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio
1. Il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio da parte della Regione Toscana, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale, risultino dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.