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Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 3
Sospensione dell’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione dell’assegno vitalizio
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
1. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all’assegno vitalizio viene ripristinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.