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Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni
1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:
a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis),
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. Sito esterno122/2010
e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all’
articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:
a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;
b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l’effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.
3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.
4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.
7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipanti all’unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all’articolo 82;
c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.
8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione
preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.
10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio
associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.
15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

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Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

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Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

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Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

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Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

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Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

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Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

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Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

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Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

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Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

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Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

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Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.