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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 34

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r.34/2008 è inserito il seguente:
1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto.
”.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l’obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.