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Legge regionale 25 marzo 2015, n. 34

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015

Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ciascun componente del Collegio dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.”
2. Al
comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008
, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.