Art. 14
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;
h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;
i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;
m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
n) approva il regolamento della riserva;
o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.
3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta (203) Parole soppresse con l.r. 20 agosto 2025, n. 49, art. 25.
di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera c) (136) Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.
. 4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4, (137) Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 100.
e dall’articolo 14, commi 2 e 5,
della
l. 394/1991 , in materia di parchi nazionali.