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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

SEZIONE III
Atti dell’ente parco regionale
Art. 26
Statuto
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all’approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede in particolare:
a) la sede dell'ente;
b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 1 e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 8;
d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a);
h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;
i) le forme di pubblicità degli atti;
3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.
Art. 27
Piano integrato per il parco
1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 .
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge determinando:
a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, Sito esternodella l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 , cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.
3. La sezione di cui al comma 2:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 394/1991 ;
d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a). (25)

Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 2, della l. 394/1991 , si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 .
5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.
8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza (142)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

con gli strumenti della programmazione regionale (26)

Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

di cui all’articolo 12:
a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3, della l. 394/1991 , atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche (27)

Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 16.

ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, della l. 394/1991 .
8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma triennale (191)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76.

di cui all'articolo 36. (143)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 104.

Art. 28
Piani di gestione del parco
1. L’ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l’area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l’indicazione della loro durata.
2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.
3. Entro dieci giorni dall’adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell’ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.
5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente parco a cui si riferisce.
Art. 29
Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco
1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014 .
3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all’ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014 , le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.
6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.
Art. 30
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell’area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all’approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall’approvazione del medesimo.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 . Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.
5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.
6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell’area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
Art. 31
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali
1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente. (29)

Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V , capo I, (30)

Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 18.

della l.r. 39/2000 sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista.
4. Nei casi di cui all’articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall’ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.

Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.