Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO IV
Norme comuni per le aree naturali protette
SEZIONE I
Aree contigue delle aree protette
Art. 55
Aree contigue
1. L’area contigua è il territorio esterno ai confini dell’area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991 . L’area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell’applicazione di specifiche misure di tutela.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27.
3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione (45) ai sensi dall’articolo 46, comma 1, lettera b) e dall’articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell’articolo 49.
4. L’esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall’articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
SEZIONE II
Sorveglianza
Art. 56
Sorveglianza sulle aree naturali protette (46)
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):
a) l’ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell’ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.
4. Gli enti di cui al comma 1, per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.
SEZIONE III
Norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili
Art. 57
Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali (47)
1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.
2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l’altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) realizzazione di segnaletica informativa;
c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
e) acquisizione di certificazioni ambientali;
f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;
g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.
3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.
Art. 58
Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili
1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49. (48)
2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano (49) forme di collaborazione volte, tra l’altro:
a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;
c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;
g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.
3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli, (160) in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità (50) alle previsioni degli strumenti di pianificazione.
4. La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, (49) al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell’area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ).
Art. 59
Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale
1. La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza, (51) l’ “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente, (51) un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo, autonomamente o affiancando il personale dell’area protetta.
3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.
4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all’albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.
Art. 60
Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali (52)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.
2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e) ed f) (149).
Art. 61
Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta
1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell’area naturale protetta. (53)
Art. 62
Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette - Atlante dei servizi (54)
1. Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispongono (55) una banca dati territoriale, denominata “Atlante dei servizi”, al fine di mettere in rete il complesso delle informazioni, dei dati e dei riferimenti utili per l’accesso all’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. L’Atlante dei servizi costituisce parte integrante del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
2. Al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse e la visibilità dell’intero sistema regionale di cui al comma 1, le strutture regionali competenti e gli enti parco (55) georeferenziano i servizi offerti, anche per la costituzione di una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale della Regione e per la predisposizione di una carta dei servizi del sistema che fornisca livelli minimi di qualità garantiti.
3. Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l’Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera h). (56)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.