Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 85
Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche
1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.
2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all’articolo 38 della l.r. 3/1994 . Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento “CEE” n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), delle specie di cui all’articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell’articolo 94, comma 9.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.