Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 30
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell’area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all’approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall’approvazione del medesimo.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991 . Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.
5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.
6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell’area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.