Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 135
Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
1. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali
protette istituite ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette) e
della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 ( Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’
articolo 6 della stessa l.r. 30/2015 .
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.
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