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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);


Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;


Vista la Sito esternolegge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento);


Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio);


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 17 settembre 2014;


Considerato quanto segue:


Con riferimento al titolo I “Disposizioni generali”:


1. Le aree naturali protette, terrestri e marine, individuate ai sensi della Sito esternol. 394/1991 e Sito esternodella Sito esternolegge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e i siti della Rete Natura 2000 costituiscono patrimonio comune di beni destinati alla fruizione collettiva, da preservare e valorizzare secondo il principio di solidarietà verso le generazioni future;


2. Le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000, per i valori naturalistico-culturali che perseguono sono uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità territoriale e costituiscono altresì fattore strategico per la promozione dell’economia locale, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della green economy;


3. L’opportunità di incentivare la partecipazione, e l’accessibilità dei cittadini al governo delle aree tutelate, potenziando gli strumenti di diffusione delle informazioni relative al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000;


4. L’attuale contesto economico e normativo rende ineludibile il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficacia del complesso assetto del sistema sopra richiamato, anche nel quadro degli obiettivi di spending review;


5. L’esigenza di rivedere, aggiornare ed implementare il complesso della materia relativa alla tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla conservazione della biodiversità che ha consentito, ad oggi, l’istituzione ed il consolidamento di un sistema articolato e composito che ha interessato circa il 17 per cento della superficie regionale, incentrando la revisione nell’ottica della unicità del sistema fisico, ancorché distinto in singole componenti quali i parchi, le riserve e i siti della Rete Natura 2000;


6. La necessità di procedere all’aggiornamento della disciplina regionale con le discipline legislative intervenute a livello comunitario e statale, nonché alla sua armonizzazione ed integrazione con le discipline legislative e pianificatorie regionali intervenute in settori ed ambiti che afferiscono alla tutela dei beni naturali e precisamente:


a) alla disciplina statale in materia di tutela paesaggistica di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 );


b) alla disciplina delle politiche in materia di governo del territorio di cui alla l.r. 65/2014 ;


c) alla disciplina in materia di programmazione di cui alla l.r. 1/2015 .


7. L’esigenza di:


a) garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente e della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione;


b) valorizzare e promuovere le attività economiche compatibili con l’ambiente, anche attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica ed alla edilizia sostenibile per gli interventi in aree sensibili;


c) promuovere attività ricreative, di ricerca scientifica e di divulgazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;


d) uniformare e rendere omogenea la disciplina per l’individuazione e la governance dei parchi regionali, delle riserve naturali e dei siti della Rete Natura 2000;


d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; (1)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 2.



e) disciplinare in modo univoco e coordinato l’individuazione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione delle aree naturali terrestri protette, dei siti della Rete Natura 2000 terrestri e dei geositi di interesse regionale, prevedendo una disciplina transitoria, qualora necessaria;


f) rivisitare e potenziare la funzione di supporto tecnico-scientifico alla Giunta regionale in materia di aree protette e biodiversità svolta dagli organismi presenti a livello istituzionale, prevedendo una razionalizzazione della consulta tecnica per le aree protette e per la biodiversità già istituita con l.r. 49/1995 e dell’osservatorio toscano per la biodiversità, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e della strategia regionale per la biodiversità contenuta nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui all’articolo 12;


g) per il tramite del PAER, in coerenza con la sopracitata l.r. 1/2015 , definire la programmazione regionale per la gestione integrata delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e definire le linee di attuazione della strategia nazionale per la tutela della biodiversità.


8. Nell’ambito ed in attuazione delle politiche poste in essere, a livello nazionale, a tutela della biodiversità in ambiente marino, la presente legge concorre a preservare la diversità e la vitalità del mare prevedendo azioni divulgative, di sensibilizzazione e di monitoraggio volte al conseguimento del buono stato ecologico così come definito dal Sito esternodecreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e ad implementare il quadro conoscitivo di cui alla Sito esternolegge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);


9. L’esigenza di coordinare nel sistema, tra l’altro, anche i parchi geo-minerari istituiti ai sensi Sito esternodella Sito esternolegge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).


Con riferimento al titolo II “Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette”:


10. Il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 ha individuato i parchi quale strumento essenziale per la conservazione della biodiversità;


11. L’esigenza di:


a) regolare, in armonia con il regime di tutela delle aree naturali protette, l’istituto delle aree contigue, dettando disposizioni specifiche;


b) modificare l’organizzazione degli enti parco regionali, segnatamente per quanto attiene alla composizione ed alle competenze degli organi, perseguendo una maggiore caratterizzazione delle funzioni di governo, pianificazione e regolamentazione del consiglio direttivo e delle funzioni di indirizzo e di promozione della comunità del parco;


c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità; (2)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 2.



d) perseguire una maggiore integrazione dell’intero sistema delle aree protette, anche con riferimento alla gestione dei siti della Rete Natura 2000;


e) perseguire una maggiore efficienza ed efficacia degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi regionali prevedendo, rispetto all’assetto attuale, un unico piano, suddiviso in apposite sezioni, aventi contenuti di pianificazione e di programmazione socio-economica;


f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014 ; (2)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 2.



g) individuare misure e strumenti tesi alla valorizzazione ed alla promozione dell’intero sistema dei parchi regionali e delle aree naturali protette e del patrimonio ivi esistente, incentivando le attività economiche compatibili e coerenti con le finalità specifiche dell’area protetta, in applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di green economy, e delle politiche regionali;


h) prevedere forme di collaborazione fra enti parco regionali per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse e, più in generale, fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione (3)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 2.

, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione.


Con riferimento al titolo III “Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità”:


12. L’esigenza di:


a) riconoscere la biodiversità, in attuazione del Sito esternod.p.r. 357/1997 e in conformità con la direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riferimento alla diversità(versione codificata):


1) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;


2) degli habitat;


b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il loro ripristino;


c) promuovere la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b), assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;


d) concorrere alla formazione della rete ecologica europea, denominata Rete Natura 2000 e alla tutela e valorizzazione della biodiversità;


e) riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, individuando i geositi di interesse regionale.


Con riferimento al titolo IV “Alberi monumentali”:


13. l’esigenza di definire la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, in coerenza con i contenuti dell’Sito esternoarticolo 7 della l. 10/2013 e del d.m. politiche agricole 23 ottobre 2014.


Con riferimento al titolo V “Servizio volontario di vigilanza ambientale”:


14. L’esigenza di:


a) riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente, in armonia con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti con le organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici –Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) e di favorirne l’azione al fine della:


1) diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali;


2) collaborazione con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;


3) partecipazione ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale, sotto il coordinamento delle autorità competenti.


b) confermare, conseguentemente, il servizio volontario di vigilanza ambientale già istituito con la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), abrogata dalla presente legge.


Con riferimento al titolo VI “Disposizioni transitorie e finali”:


15. L’esigenza di :


a) prevedere una disciplina di prima applicazione del titolo II in materia di aree protette;


b) dettare disposizioni transitorie con riferimento ai titoli da I a V;


c) dettare norme finali per garantire uniformità di comportamenti.


Con riferimento al titolo VII “Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria”:


16. L’esigenza di:


a) adeguare alle nuove disposizioni la l.r. 24/1994 , la l.r. 65/1997 e la l.r. 10/2010 ;


b) adeguare alle esigenze emerse la l.r. 24/2000 , per quanto attiene alle procedure ed ai tempi di approvazione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR), individuando opportuni collegamenti con le procedure di approvazione dei bilanci dell’ente parco;


c) la necessità di provvedere all’abrogazione delle leggi e delle disposizioni di legge divenute incompatibili con la presente legge.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.