Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
CAPO I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.
2. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.
3. La Regione, riconoscendo all’attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:
a) diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età;
b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
c) incremento dei praticanti l’attività fisica;
d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
e) contrasto al doping;
f) promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;
g) promozione dell’attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
h) diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
l) valorizzazione del talento agonistico;
m) promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;
n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;
o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
p) promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;
q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;
r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;
s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
t) tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;
v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell’attività fisica;
z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l’analisi del fenomeno sportivo.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
5. Per l’attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.
Art. 2
Obiettivi
1. La Regione riconosce nella pratica dell’attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la salute e i corretti stili di vita della persona;
b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
c) la leale competitività;
d) l’inclusione sociale;
e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
f) l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;
g) la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
h) la promozione del territorio;
i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
l) la valorizzazione degli impianti sportivi.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.
2. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.
3. La Regione, riconoscendo all’attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:
a) diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età;
b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
c) incremento dei praticanti l’attività fisica;
d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
e) contrasto al doping;
f) promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;
g) promozione dell’attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
h) diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
l) valorizzazione del talento agonistico;
m) promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;
n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;
o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
p) promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;
q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;
r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;
s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
t) tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;
v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell’attività fisica;
z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l’analisi del fenomeno sportivo.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
5. Per l’attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.
2 bis.
2 ter.
Art. 7 bis
Palestre della salute(12)
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite “palestre della salute” dall’articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021.
4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.
1.
2.
3.
4.
CAPO IV
Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali
Art. 14
Soggetti affidatari
1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, (5) secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Art. 15
Regolamento attuativo locale
1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive; (6)
c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell’impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
4) delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche;
6) dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell’ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici; (7)
d) durata dell’affidamento in gestione commisurata, in particolare, all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; (6)
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; (6)
i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). (9)
2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). (9)
3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 16
Convenzioni
1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.
4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
Art. 17
Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
1. Fermo quanto disposto dall’
articolo 90, comma 26, della l. 289/2002 , gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.


2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo per l’utilizzo di cui al comma1.
Art. 14
Soggetti affidatari
1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, (5) secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Art. 15
Regolamento attuativo locale
1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive; (6)
c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell’impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
4) delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche;
6) dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell’ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici; (7)
d) durata dell’affidamento in gestione commisurata, in particolare, all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; (6)
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; (6)
i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). (9)
2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). (9)
3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
2 bis.
2 ter.
Art. 16
Convenzioni
1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.
4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 18
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:
a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 6.
3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:
a) interventi realizzati per la promozione dell’attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;
b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all’impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;
c) numero complessivo e(10)distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica;
c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;(11)
d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all’articolo 1, comma 4;
e) stima dei praticanti l’attività fisica.
4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l’eventuale rimodulazione degli interventi regionali.
Art. 19
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015 – 2017.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);
b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).
Art. 21
Norma finale
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”).
2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.
2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale. (1)
2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con del. c.r. 18/2012 per i profili di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) o alla relativa nota di aggiornamento. (1)
Art. 18
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:
a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 6.
3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:
a) interventi realizzati per la promozione dell’attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;
b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all’impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;
c) numero complessivo e(10)distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l’attività fisica;
c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;(11)
d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all’articolo 1, comma 4;
e) stima dei praticanti l’attività fisica.
4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l’eventuale rimodulazione degli interventi regionali.
2 bis.
2 ter.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.