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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015





PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 59 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue.


1. Nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze, la Regione affronta prioritariamente il problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;


2. Attualmente il quadro normativo regionale di riferimento è definito dalla l.r. 77/1998 , che ha riorganizzato il sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e dalla l.r. 41/2005 in cui, nella declinazione delle politiche sociali integrate emergono, quali elementi propri, l’erogazione di contributi e servizi connessi all’abitare;


3. Da tempo la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, necessarie per un’adeguata risposta alla domanda del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, insieme al quadro normativo di riferimento necessariamente da aggiornare, anche alla luce dei nuovi bisogni e delle possibili nuove risposte che ad essi possono essere date, ha posto all’attenzione del legislatore l’opportunità di organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati nel territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a beneficio della domanda di abitare;


4. Particolare attenzione è stata data a quei soggetti che, privi della finalità di lucro, sotto la denominazione di “agenzie sociali per la casa” o “agenzie sociali per l’abitare”, si sono organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno al loro mantenimento, di attività di mediazione culturale e sociale, finalizzate ad una migliore qualità dell’abitare;


5. Il programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, nel capitolo 5.2 (Abitare sociale in Toscana), evidenziando il citato mutare del contesto di intervento delle politiche pubbliche per l’abitare, pone l’accento sulla necessità di rafforzare i rapporti pubblico-privati per incrementare le risorse e la qualità delle risposte in tema di offerta abitativa e per l’abitare sociale;


6. È pertanto opportuno intervenire con specifiche disposizioni che consentano, da un lato di favorire il raccordo fra le agenzie ed i soggetti istituzionali delle politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale, dall’altro di sostenere quelle agenzie che perseguono obiettivi coerenti con quelli della programmazione pubblica in materia di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione e in possesso di specifici requisiti che consentano un loro accreditamento presso la Regione;


7. Tali disposizioni intendono, inoltre, perseguire l’obiettivo di favorire e sostenere la messa in rete delle agenzie sociali per la casa, al fine di ottimizzare le loro risposte in un’ottica regionale, favorendo una più ampia e tempestiva soluzione alle situazioni di bisogno;


Approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. Nell’ambito delle politiche regionali pubbliche integrate per l’accesso alla casa, con la presente legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione.
2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell’abitare sociale.
Art. 2
- Agenzie sociali per la casa
1. Ai fini della presente legge, le agenzie sociali per la casa, di seguito denominate Agenzie, sono i soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per l’inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
2. Le agenzie svolgono, tutte o alcune, le seguenti attività:
a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;
b) messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale;
c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;
d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;
e) sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all’utenza;
g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l’obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili;
h) sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l’accesso alla casa o per il suo mantenimento.
Art. 3
- Collaborazione con soggetti istituzionali
1. Le Agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5, operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Le attività oggetto della collaborazione di cui al comma 1, sono svolte in conformità alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), e degli strumenti della programmazione, regionale e locale.
3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5.
Art. 4
- Garanzia di trasparenza e partecipazione
1. Le Agenzie operano garantendo la piena trasparenza e l’accessibilità degli atti, perseguono inoltre l’obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessati.
Art. 5
- Accreditamento delle agenzie sociali per la casa
1. Sono accreditate, previa domanda alla struttura regionale competente, la agenzie che documentano lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), f), g) e h), le quali abbiano:
a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il quale è definita l’attività di collaborazione di cui all’articolo 3;
b) adottato un regolamento di accesso ai servizi redatto secondo lo schema tipo definito con deliberazione della Giunta regionale.
2. La struttura regionale competente inserisce le agenzie in un elenco sottoposto a revisione annuale a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva con deliberazione:
a) lo schema-tipo del protocollo di cui al comma 1, lettera a);
b) lo schema-tipo del regolamento di cui al comma 1, lettera b);
c) la percentuale minima degli alloggi e il bacino territoriale di riferimento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b);
d) le modalità operative per la presentazione della domanda di accreditamento.
Art. 6
- Rete delle agenzie sociali per la casa
1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione, la Regione favorisce la messa in rete delle Agenzie accreditate individuando i relativi strumenti, anche telematici, con l’obiettivo di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all’offerta di mercato.
Art. 7
- Contributi
1. La Regione, per l’anno 2015, è autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell’articolo 5, allo scopo di sostenere le attività di cui all’articolo 2, comma 2, con priorità per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera g).
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo e per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.
Art. 8
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 213 “Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 300.000,00
- in aumento, UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti”, per euro 300.000,00.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.