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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 4
- Garanzia di trasparenza e partecipazione
1. Le Agenzie operano garantendo la piena trasparenza e l’accessibilità degli atti, perseguono inoltre l’obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.