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Legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 1
- Oggetto
1. Nell’ambito delle politiche regionali pubbliche integrate per l’accesso alla casa, con la presente legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione.
2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell’abitare sociale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.