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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO III
Disposizioni in materia di procedure contabili
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Indebitamento regionale
1. La Regione può ricorrere al mercato finanziario, anche con riferimento alle anticipazioni a breve termine, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.
2. Il ricorso al mercato finanziario avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno economiche di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.
3. La Regione, in relazione alla tipologia di investimenti, può fare ricorso diretto ai finanziamenti offerti dalla Banca europea degli investimenti (BEI).
Art. 25
Gestione delle entrate e delle spese
1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
2. Gli atti deliberativi e i decreti dirigenziali che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei necessari requisiti, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno.
3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini nel corso dell’esercizio.
4. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, il dirigente competente della specifica entrata non dà corso all’attivazione di procedure di recupero quando le prevedibili spese da sostenere sono superiori alle somme da riscuotere.
5. Con la legge di bilancio è determinato annualmente l’importo dei crediti di modesta entità per i quali non si procede a recupero.
Art. 26
Modalità semplificate di gestione della spesa
1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati.
2. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. È inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell’esercizio o comunque all’avvenuto esaurimento delle somme.
3. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell’erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 31, disciplina l’impiego di carte di credito aziendali e l’utilizzazione di supporti magnetici o informatici quali mezzi di pagamento, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione e verifica delle spese.
Art. 27
Competenze gestionali
1. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono assunti con atto dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
2. Gli atti di liquidazione sono assunti dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Le note di liquidazione possono essere sottoscritte anche dai dipendenti titolari di posizione organizzativa, previa autorizzazione del dirigente.
3. Gli ordinativi di incasso e pagamento sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di registrazioni contabili, o dai titolari di posizione organizzativa a ciò autorizzati.
4. Nell’ambito del processo di riaccertamento dei residui di competenza della Giunta regionale, i dirigenti competenti per materia, coordinati dal dirigente competente per la redazione del rendiconto d’esercizio, svolgono sui residui oggetto di riesame le valutazioni di sussistenza e competenza finanziaria.
Art. 28
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, affidato previo espletamento di gara di durata almeno triennale, viene disciplinato da apposita convenzione, nel rispetto delle normative, anche nazionali, vigenti.
2. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Art. 28 bis
Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione. (20)

Articolo inserito con l.r. 29 maggio 2020, n. 30, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.